Terapie domiciliari Covid, il Tar del Lazio annulla il protocollo di Speranza
Il tribunale amministrativo annulla la nota ministeriale che prevede attesa e paracetamolo dal terzo giorno
Il Tar del Lazio boccia la circolare del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle terapie
domiciliari per pazienti affetti da Covid, il protocollo diffuso il 26 aprile del 2020 che prevede “vigile
attesa” e la somministrazione di paracetamolo e fans (i farmaci antinfiammatori non steroidei) a
partire dal terzo giorno.
Per il Tar, che ha accolto il ricontro contro la nota presentato qualche mese fa, il contenuto della
nota “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini
indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale”.
Impedirebbe insomma ai medici di intervenire in modo precoce sull’infezione, prevedendo l’attesa
appunto e poi la somministrazione di farmaci specifici.
Il ricorso contro il protocollo ministeriale era stato presentato dal Comitato Cura Domiciliare Covid,
che riunisce “un gruppo di cittadini e medici che si è mobilitato su Facebook per chiedere la terapia
domiciliare tempestiva del Covid19 in ogni regione”.
L’ultima udienza risale al 7 dicembre, e poco più di un mese dopo è arrivata la sentenza.
Terapie domiciliari Covid, cosa dice il Tar
“Qualcuno si è preso finalmente la responsabilità di decidere rispetto al comportamento del
Ministero della Salute sulle terapie domiciliari.
Il medico di medicina generale, vincolato a queste linee guida, tende a prescrivere al
paziente Covid quello che le linee guida hanno indicato senza prendersi responsabilità – sottolineano
dal comitato – a giusta ragione, d’altro canto così facendo hai possibilità di essere sollevato da una
responsabilità medica avendo seguito le linee guida.
Se l’indicazione è quella di attendere e far attendere il paziente, è ovvio che il medico di
medicina generale, nell’ottica anche di un assunzione di rischio nella cura, segua le linee guida:
aspettare, paracetamolo o fans dal terzo giorno e poi niente cortisone, neanche in seconda fase,
niente antibiotici e eparina solo agli allettati.
Di fatto si mettono i medici nella condizione di non curare”.
La sentenza del Tar del Lazio annulla quindi la circolare del Ministero della Salute aggiornata al 26
aprile 2021, nella parte in cui, oltre a prevedere la “vigilante attesa” nei primi giorni d’insorgenza
della malattia, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai
medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid.
Per il Tar, “in disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni
sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della
terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.
La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la
richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi
impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al
contrasto con la malattia Covid-19 come avviene per ogni
attività terapeutica”.
Fonte: RomaToday
Per tutte le info: info@roma-news.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/
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